Vendita del cane: che cosa dicono le leggi?

Vendita del cane, quali leggi ci dicono esattamente cosa e come farlo? Negli ultimi anni sono stati fatti dei grossi passi avanti.

Il commercio illegale dei cuccioli di cane, è sempre stato un gran problema della nostra società. I pelosi venivano maltrattati, custoditi in condizioni pietose e sfruttati per fare qualche soldo. Negli ultimi decenni, per fortuna, la legge ha fatto passi avanti. Vediamo come la legge regola la vendita del cane.

Vendita del cane e legge, quando è un illecito

Come abbiamo anticipato, un grosso problema della società è sempre stato rappresentato dalla vendita illegale dei cuccioli. Provenienti da ogni parte del mondo, affrontano mille peripezie in condizioni abominevoli.

Le legge, per fortuna, ha fatto grandi passi avanti recentemente. Proprio questa, infatti, oggi, disciplina la vendita del cane. Chiunque compia un illecito, dovrà assumersi le proprie responsabilità.

Vediamo insieme quando si commette un illecito in tema di vendita del cane.

Il legislatore afferma che sussiste il reato di traffico illecito di animali da compagnia, quando:
“un soggetto, mediante una attività organizzata o una condotta reiterata, introduce, trasporta, cede o riceve a qualsiasi titolo animali sprovvisti di microchip, necessarie certificazioni sanitarie, passaporto individuale.”

cucciolo sta dentro una scatola

e poi ancora:
“Reato introdotto per contrastare l’importazione di cuccioli ( e non solo..) dai paesi dell’Est (e non solo), che arrivano in Italia già morti o gravemente malati.”
Sussiste, in questo modo, anche l’ipotesi meno grave di illecito amministrativo che può colpire anche il singolo venditore ove se ne dimostri la colpa e l’illecito.

Cosa bisogna fare

Molto importante, in questi casi, è segnalare eventuali “movimenti” o situazioni ritenute sospette alle autorità competenti. Nonostante le leggi provino a scoraggiare i venditori illegali, questi perseverano. Vengono aiutati dal fatto che vendono i cuccioli a prezzi più bassi.

Così facendo però, non si conoscono né le origini, né le condizioni di salute del quattro zampe. Ancor meno si può stabilire se la razza sia autentica o meno. Com’è possibile notare, è tutta una situazione illegale, priva di ogni fondamento di garanzia.

cucciolo di cane fissa l'obiettivo

Ma cosa possiamo fare noi? Se non possiamo fermare fisicamente i trasgressori dei diritti dei nostri piccoli quattro zampe, possiamo contribuire al diminuzione della loro attività. In che senso? Come anticipato, un cane venduto illegalmente, non possiede microchip e documenti.

Nel nostro paese, in realtà, il microchip è obbligatorio, il cane ha diritto ad avere dei dati anagrafici. Se il cucciolo che vogliamo prendere è di ignota provenienza e non possiede dei documenti, allora dobbiamo fermarci a pensare. Sicuramente, qualcosa non va. Meglio conattare le autorità.

La soluzione migliore è contattare un allevamento

Lo avremo sentito migliaia di volte. Quando vogliamo prendere un cucciolo, è il caso di contattare un allevamento riconosciuto. Proprio gli allevamenti, infatti, sono gli unici che possono fornirci delle garanzie adeguate. All’interno di questi enti, è possibile preservare la vita e le caratteristiche del cucciolo.

Non viene commesso nessun illecito e la vendita del cane avviene in maniera del tutto conforme alla legge. Ovviamente, per un servizio del genere, bisogna pagare più rispetto ad una vendita privata. Questo è il motivo per cui spesso si cade nell’illegalità.

Tuttavia, se non dovessimo avere la possibilità di prendere un cane in un allevamento, potremmo sempre ricorrere all’adozione dei più sfortunati. Tornando all’opzione dell’allevamento, bisogna specificare una cosa molto importante.

vendita del cane

Nel momento in cui prendiamo un cane al suo interno, siamo totalmente tutelati.

L’animale, infatti, secondo l’articolo 1496 del Codice Civile, è soggetto ad una garanzia legale. L’acquirente ha quindi il diritto di segnalare – entro 8 giorni dalla scoperta – i “difetti” dell’animale al venditore.

Il termine di prescrizione per l’esercizio del diritto è un anno dalla consegna (artt. 1490 e seguenti C.C.).

Per poterci affidare a questo, però, dobbiamo essere sicuro che il contratto stipulato con l’allevatore sia valido. Per questo motivo, bisogna sempre diffidare dei contratti stipulati unilateralmente dall’allevatore.

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